Poteri, incentivi e aree della Zes della Sardegna. I vantaggi a Olbia

Le Zone economiche speciali (Zes) sono aree geografiche – in larga parte zone o distretti industriali – in cui le aziende godono di speciali vantaggi amministrativi e fiscali, in deroga alle leggi ordinarie. Strutturate come agenzie di marketing territoriale, la Zes hanno la missione di rivitalizzare il sistema produttivo di aree arretrate o depresse, sia sostenendo le imprese già presenti, sia attirando nuovi investitori, in particolare internazionali.

Le Zes attive nel mondo sono oltre 5000, secondo un'analisi di Ispi. Il dossier più completo e aggiornato sulla loro utilità è quello delle Nazioni Unite, pubblicato nel 2019 in lingua inglese. Per l'Italia le Zes rappresentano uno strumento con cui, anche con gli ingenti fondi del Pnrr, progettae e realizzare il rilancio del Mezzogiorno. Quelle istituite sono 8: Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica Puglia Basilicata, Adriatica Puglia-Molise, Sicilia Orientale, Sicilia Orientale, Sardegna. Quella della Sardegna - il cui Commissario è Aldo Cadau - è policentrica; alla Gallura sono stati destinati 180 ettari nelle aree coordinate dal Cipnes Gallura. 

Piano di sviluppo strategico della Zes e aree del Cipnes Gallura

Nascita e missione della Zes. Le Zes sono state istituite con il decreto 91 del 2017, meglio conosciuto come Decreto Mezzogiorno, nel corso degli anni successivi più volte modificato e integrato. La Zona economica speciale “è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata (…), costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale (…)”.

Il requisito fondamentale è che la Zes abbia un porto; nel caso di Olbia, quello della Gallura. Il Decreto Mezzogiorno fissa chiaramente lo scopo delle Zes, che “(…) è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese”.  La Zes è gestita da un Comitato di indirizzo.

Decreto legge 91 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 123 del 2017

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Zes. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - il numero 12 del 2018 - determina le modalità per l’istituzione delle Zes, la loro durata, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio, il coordinamento degli obbiettivi. Il decreto definisce la durata delle Zes: non può essere inferiore a 7 anni e superiore a 14 ed è prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni su richiesta delle Regioni. Il decreto regola anche i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della Zes; i compiti del Comitato di indirizzo; i requisiti delle proposte e il loro coordinamento con il Piano di sviluppo strategico.

Dpcm numero 12 del 2018

Un Commissario alla guida delle Zes. La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che il Comitato di indirizzo delle Zes sia guidato da un Commissario straordinario.

Legge 160 del 2019, articolo 1, comma 316

Poteri del commissario. Nel 2020, con il decreto legge 76, il Governo ha definito e precisato i compiti del Commissario straordinario delle Zes. Il Commissario

  1. a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nelle Zes

  2. b) opera quale referente esterno del Comitato di indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree Zes;

  3. c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del piano di sviluppo strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi.

Decreto legge 76 del 2020, articolo 46

IL PNRR PER LE ZES/1

Per la rapida ed efficace gestione dei fondi del Pnrr, il Governo - con il decreto 77 del 2021 meglio noto come Semplificazioni - ha modificato la governance del Comitato d’indirizzo, aprendolo alla partecipazione di un rappresentante dei consorzi industriali; ha disciplinato la modalità di nomina del Commissario; ha attribuito nuovi poteri al Commissario; ha introdotto l’Autorizzazione Unica e altre semplificazioni; ha definito il ruolo dell’Agenzia per la coesione.

Decreto legge 77 del 2021, articolo 57

Consorzi industriali nel Comitato di indirizzoIl decreto 77 ha stabilito che il Comitato di indirizzo delle Zes è composto - oltre che dal Commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche da “un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale”.

Nomina del Commissario delle Zes. Il decreto 77 ha previsto che la nomina del Commissario avviene con “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata”.

Commissario come stazione appaltante delle Zes. Il decreto 77 ha stabilito che - per assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr relativi alla infrastrutturazione delle Zes - il Commissario straordinario possa assumere le funzioni di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026 e operare con poteri straordinari in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici; le Regioni devono adeguare la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della Zes

Autorizzazione Unica nelle Zes. Il decreto 77 ha introdotto l’Autorizzazione Unica. I progetti delle attività economiche e l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle Zes, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad Autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'Autorizzazione Unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale”. Nell’Autorizzazione Unica “confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati,  al progetto da approvare o all'attività da intraprendere”  ed è rilasciata dal Commissario straordinario della Zes, dopo la conferenza di servizi (…) Il rilascio dell’Autorizzazione Unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

Agenzia per la Coesione in supporto del Commissario delle Zes. Il decreto 77 ha stabilito che l’Agenzia per la Coesione territoriale “supporta l'attività dei Commissari e garantisce (…) il coordinamento  della  loro  azione nonché della pianificazione nazionale degli  interventi nelle Zes, tramite proprio personale amministrativo e tecnico (…)”.

IL PNRR PER LE ZES/2

Sempre nel 2021 e sempre per spendere in modo efficace e rapido i fondi del Pnrr, il Governo, con il decreto legge, il numero 152, ha digitalizzato le procedure delle Zes e dotato di personale la struttura del Commissario straordinario.

Decreto legge 152 del 2021, articolo 11

Sportello unico digitale delle ZesIl decreto 152 ha introdotto lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle Zes. “Presso ogni Commissario straordinario opera uno sportello unico digitale al quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica (…) presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici (…). Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività  produttive (Suap) territorialmente  competente (…). 

Personale per il Commissario. Il decreto 152 ha dotato il Commissario di ciascuna Zes di una “struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia amministrativo e tecnico, e 8 di  livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche”

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE ZES

Oltre ai vantaggi amministrativi, le aziende che operano nelle Zes – o che vi aprono un’attività - godono anche di vantaggi fiscali. Qui vengono illustrate le due principali misure previste dalla legislazione nazionale, ma Regioni e Comuni possono prevedere ulteriori agevolazioni fiscali.  

IRES ridotta del 50% per le nuove imprese nelle Zes. La legge di Bilancio 2021 ha stabilito che per le imprese che “intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zes (…) l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella Zes è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi”.

Legge 178 del 2020, articolo 1, comma 173

IRES ridotta del 50% anche per le imprese già insediate nelle Zes. L’Agenzia delle Entrate, con una nota, ha chiarito che “l’agevolazione del 50% spetta, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, “anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro”

Agenzia delle Entrate, risposta 771/2021.

Credito di imposta fino a 100 milioni per le imprese nelle Zes. Sempre il decreto 77 del 2021 ha stabilito che il credito d'imposta è “commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro”.  Il credito d'imposta viene esteso  all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Decreto legge 77 del 2021, articolo 57